Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo II
Art. 105
Resa avvenuta a causa di rivolta o di altri reati.
In vigore dal 21 mag 1941
Se la resa è avvenuta per causa di disobbedienza, di ammutinamento o di rivolta, il comandante e gli ufficiali, che non hanno fatto uso dei mezzi di cui potevano disporre, per costringere i loro dipendenti a compiere il proprio dovere, sono puniti, per ciò solo, con la reclusione militare fino a tre anni; ferme le disposizioni dell' del codice penale militare di pace.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-105-2