Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo TERZOCapo II

Art. 107

Violata solidarietà in caso di resa.

In vigore dal 25 ott 1994
Il comandante, che, nel caso di resa, separa la sorte propria o degli ufficiali da quella degli altri militari, è punito con la morte mediante fucilazione nel petto. 38a

Note all'articolo

  • La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-107-2

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