Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo II
Art. 107
Violata solidarietà in caso di resa.
In vigore dal 25 ott 1994
Il comandante, che, nel caso di resa, separa la sorte propria o degli ufficiali da quella degli altri militari, è punito con la morte mediante fucilazione nel petto.
38a
Note all'articolo
- La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-107-2