Art. 107 · Violata solidarietà in caso di resa.
Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo TERZOCapo II

Art. 107

544 / 738

Violata solidarietà in caso di resa.

In vigore dal 25 ott 1994
Il comandante, che, nel caso di resa, separa la sorte propria o degli ufficiali da quella degli altri militari, è punito con la morte mediante fucilazione nel petto. 38a

Note all'articolo

  • La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-107-2