Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo III
Art. 108
Manifestazioni arbitrarie per arrendersi.
In vigore dal 25 ott 1994
Il militare, che, durante il combattimento, senza ordine del comandante, ammaina la bandiera o dà altrimenti il segnale di arrendersi o di cessare il fuoco, è punito con la morte mediante fucilazione nel petto.
38a
Note all'articolo
- La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-108-2