Art. 108 · Manifestazioni arbitrarie per arrendersi.
Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo TERZOCapo III

Art. 108

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Manifestazioni arbitrarie per arrendersi.

In vigore dal 25 ott 1994
Il militare, che, durante il combattimento, senza ordine del comandante, ammaina la bandiera o dà altrimenti il segnale di arrendersi o di cessare il fuoco, è punito con la morte mediante fucilazione nel petto. 38a

Note all'articolo

  • La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-108-2