Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo TERZOCapo II

Art. 106

Resa in campo aperto.

In vigore dal 25 ott 1994
È punito con la morte mediante fucilazione nel petto il comandante di un corpo o reparto di truppa, che, in campo aperto, capitola o si arrende, senza aver fatto quanto gli era imposto dal dovere e dall'onore. 38a Se nel fatto ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, la pena è della reclusione militare da due a quindici anni.

Note all'articolo

  • La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-106-2

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