Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo I
Art. 101
Inosservanza di istruzioni ricevute.
In vigore dal 21 mag 1941
È punito con la reclusione militare fino a cinque anni il militare incaricato di una spedizione o di una missione, che non ottempera, senza giustificato motivo, alle istruzioni ricevute, se il fatto ha pregiudicato l'esito della spedizione o della missione.
Se l'incarico è stato male eseguito per colpa, si applica la reclusione militare fino a tre anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-101-2