Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo II
Art. 104
Resa colposa.
In vigore dal 21 mag 1941
Il comandante, che, omettendo, per colpa, di provvedere ai mezzi necessari alla difesa o alla resistenza contro il nemico, ha cagionato la resa, è punito con la reclusione militare non inferiore a quindici anni.
Se ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, la pena è diminuita.
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