Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo I
Art. 102
Omissione di cautele nella custodia di documenti, carte di bordo e simili.
In vigore dal 21 mag 1941
Il comandante, che, nel caso di cattura o di resa, non usa tutte le cautele necessarie per sottrarre al nemico un piego ricevuto con la condizione di aprirlo in tempo o in luogo determinato, ovvero per impedire che cadano in potere del nemico le carte di bordo o altri documenti, che possono facilitare al nemico il modo di meglio difendersi o di maggiormente nuocere, è punito con la reclusione militare da due a otto anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-102-2