Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo II
Art. 104
541 / 738Resa colposa.
In vigore dal 21 mag 1941
Il comandante, che, omettendo, per colpa, di provvedere ai mezzi necessari alla difesa o alla resistenza contro il nemico, ha cagionato la resa, è punito con la reclusione militare non inferiore a quindici anni.
Se ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, la pena è diminuita.
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