Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo II
Art. 106
543 / 738Resa in campo aperto.
In vigore dal 25 ott 1994
È punito con la morte mediante fucilazione nel petto il comandante di un corpo o reparto di truppa, che, in campo aperto, capitola o si arrende, senza aver fatto quanto gli era imposto dal dovere e dall'onore. 38a
Se nel fatto ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, la pena è della reclusione militare da due a quindici anni.
Note all'articolo
- La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-106-2