Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo TERZOCapo III

Art. 110

Manifestazioni di codardia.

In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che, durante il combattimento o in caso di grave pericolo, compie atti che possono incutere lo spavento o produrre il disordine nelle truppe o negli equipaggi, è punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni. Se lo spavento o il disordine si produce, la reclusione militare è da tre a dieci anni. La condanna importa la rimozione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-110-2

In sintesi

La disposizione punisce il militare che, durante un combattimento o in una situazione di grave pericolo, tiene condotte idonee a spaventare le truppe o i compagni di equipaggio, oppure a generarvi confusione. Se queste azioni riescono effettivamente a provocare lo spavento o il disordine temuto, la pena detentiva applicabile diventa più severa. Inoltre, in tutti i casi in cui viene pronunciata una sentenza di condanna, è prevista l'ulteriore sanzione accessoria della rimozione dal grado o dallo status.

Perché esiste questa norma

La norma mira a preservare la saldezza, l'ordine e il morale delle forze armate nei momenti più critici. Essa intende prevenire comportamenti di panico o codardia che possano compromettere la sicurezza e la disciplina dei reparti.

A chi si applica

La norma si applica a qualsiasi militare che si trovi in situazione di combattimento o di grave pericolo.

Esempio pratico

Durante uno scontro a fuoco, un militare inizia a gridare in preda al panico esortando tutti alla fuga e gettando a terra le armi. Questo comportamento crea scompiglio immediato e terrore tra i compagni di reparto, disorganizzando la linea difensiva.

Adempimenti e conseguenze

Reclusione militare da sei mesi a cinque anni per il compimento di atti che possono incutere spavento o produrre disordine; reclusione militare da tre a dieci anni se lo spavento o il disordine si produce effettivamente. La condanna comporta la rimozione.

Domande frequenti

La norma punisce solo se il disordine o lo spavento si verificano effettivamente?No, è sufficiente compiere atti idonei a provocare lo spavento o il disordine per essere puniti. Tuttavia, se l'evento temuto si verifica concretamente, la pena prevista è più grave.
In quali contesti o circostanze si applica questo reato?La condotta è punita specificamente se posta in essere durante un combattimento oppure in una situazione di grave pericolo.
Quali conseguenze ulteriori comporta la condanna oltre alla detenzione?Oltre alla reclusione militare, la condanna comporta automaticamente la rimozione.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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