Art. 110
Manifestazioni di codardia.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-110-2
Manifestazioni di codardia.
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La disposizione punisce il militare che, durante un combattimento o in una situazione di grave pericolo, tiene condotte idonee a spaventare le truppe o i compagni di equipaggio, oppure a generarvi confusione. Se queste azioni riescono effettivamente a provocare lo spavento o il disordine temuto, la pena detentiva applicabile diventa più severa. Inoltre, in tutti i casi in cui viene pronunciata una sentenza di condanna, è prevista l'ulteriore sanzione accessoria della rimozione dal grado o dallo status.
La norma mira a preservare la saldezza, l'ordine e il morale delle forze armate nei momenti più critici. Essa intende prevenire comportamenti di panico o codardia che possano compromettere la sicurezza e la disciplina dei reparti.
La norma si applica a qualsiasi militare che si trovi in situazione di combattimento o di grave pericolo.
Durante uno scontro a fuoco, un militare inizia a gridare in preda al panico esortando tutti alla fuga e gettando a terra le armi. Questo comportamento crea scompiglio immediato e terrore tra i compagni di reparto, disorganizzando la linea difensiva.
Reclusione militare da sei mesi a cinque anni per il compimento di atti che possono incutere spavento o produrre disordine; reclusione militare da tre a dieci anni se lo spavento o il disordine si produce effettivamente. La condanna comporta la rimozione.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.