Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo TERZOCapo III

Art. 115

Mutilazione o simulazione di infermità.

In vigore dal 21 mag 1941
Fuori dei casi preveduti dal numero 2° dell', i reati di mutilazione o simulazione di infermità, commessi durante lo stato di guerra, sono puniti secondo le disposizioni degli a 163 del codice penale militare di pace, con l'aumento dalla metà a due terzi delle pene ivi stabilite. Le stesse disposizioni si applicano agli iscritti di leva e ai militari in congedo, che commettono i fatti costituenti i reati suindicati nello stato di leva o di congedo, ancorchè posteriormente non si verifichi la loro chiamata in servizio alle armi. I militari in congedo assoluto, che, durante il congedo, commettono uno dei fatti indicati nel primo comma, sono puniti con le stesse pene, se sono chiamati in servizio alle armi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-115-2

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