Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo III
Art. 115
Mutilazione o simulazione di infermità.
In vigore dal 21 mag 1941
Fuori dei casi preveduti dal numero 2° dell', i reati di mutilazione o simulazione di infermità, commessi durante lo stato di guerra, sono puniti secondo le disposizioni degli a 163 del codice penale militare di pace, con l'aumento dalla metà a due terzi delle pene ivi stabilite.
Le stesse disposizioni si applicano agli iscritti di leva e ai militari in congedo, che commettono i fatti costituenti i reati suindicati nello stato di leva o di congedo, ancorchè posteriormente non si verifichi la loro chiamata in servizio alle armi.
I militari in congedo assoluto, che, durante il congedo, commettono uno dei fatti indicati nel primo comma, sono puniti con le stesse pene, se sono chiamati in servizio alle armi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-115-2