Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo IV
Art. 120
Comandante che non tiene il posto di combattimento.
In vigore dal 25 ott 1994
È punito con la morte mediante fucilazione nel petto il comandante, che non tiene la nave o l'aeromobile al posto di combattimento assegnatogli. 38a
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a dodici anni.
Note all'articolo
- La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-120-2