Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo IV
Art. 125
Abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di guardia o di servizio.
In vigore dal 21 mag 1941
Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, il militare, che abbandona il posto dove si trova di guardia o di servizio, ovvero viola la consegna avuta, è punito con la reclusione militare da uno a sette anni.
Se il fatto è commesso in presenza del nemico, la reclusione militare è da sette a dieci anni; e, se ha inoltre compromesso la sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile, ovvero di militari, si applica la reclusione militare non inferiore a quindici anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-125-2