Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo IV
Art. 127
Procurata evasione di un prigioniero di guerra. Colpa del custode.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare incaricato della scorta, vigilanza o custodia di un prigioniero di guerra, che ne procura o facilita la evasione, è punito con la reclusione militare da cinque a dieci anni.
Se la evasione del prigioniero di guerra avviene per colpa del militare incaricato della scorta, vigilanza o custodia, la pena è della reclusione militare da sei mesi a due anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-127-2