Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo IV
Art. 123
Separazione dal convoglio.
In vigore dal 21 mag 1941
Il comandante della scorta di un convoglio, che rimane, per colpa, separato da tutto il convoglio o da parte di esso, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-123-2