Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo TERZOCapo IV

Art. 123

Separazione dal convoglio.

In vigore dal 21 mag 1941
Il comandante della scorta di un convoglio, che rimane, per colpa, separato da tutto il convoglio o da parte di esso, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-123-2

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