Art. 118
Violazione, a causa di codardia, dei doveri militari.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-118-2
Violazione, a causa di codardia, dei doveri militari.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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La disposizione punisce il militare che non rispetta i doveri legati al proprio servizio o alla disciplina per paura di subire un danno personale. La violazione di tali doveri per timore individuale è considerata reato se l'azione commessa non configura un'infrazione ancora più grave. In caso di colpevolezza, la conseguenza prevista è la reclusione militare fino a un massimo di due anni.
La norma intende tutelare il corretto adempimento dei doveri di servizio e di disciplina militare, impedendo che la paura di un pericolo personale comprometta le attività o l'ordine militare.
Si applica a chiunque rivesta la qualifica di militare ed è tenuto all'osservanza dei doveri attinenti al servizio o alla disciplina.
Un militare in servizio di guardia abbandona la propria postazione per paura di trovarsi in una situazione di pericolo personale. Poiché la violazione del dovere di servizio è motivata unicamente dal timore per la propria incolumità, il soggetto rischia la condanna alla reclusione militare fino a due anni.
I militari hanno il dovere di osservare gli obblighi di servizio e di disciplina senza violarli per timore di pericoli personali; la violazione comporta la sanzione della reclusione militare fino a due anni (se il fatto non costituisce un più grave reato).
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.