Art. 118 · Violazione, a causa di codardia, dei doveri militari.
Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo TERZOCapo III

Art. 118

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Violazione, a causa di codardia, dei doveri militari.

In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che, per timore di un pericolo personale, viola alcuno dei doveri attinenti al servizio o alla disciplina, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a due anni.
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