Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo TERZOCapo III

Art. 113

Fatti collettivi.

In vigore dal 25 ott 1994
Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli precedenti è commesso da più militari riuniti, la pena di morte si applica soltanto a quelli che hanno determinato il fatto, e gli altri sono puniti con la reclusione militare non inferiore a dieci anni. 38a La condanna importa la rimozione.

Note all'articolo

  • La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-113-2

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