Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo III
Art. 112
Sbandamento e altri fatti illeciti durante il combattimento.
In vigore dal 25 ott 1994
È punito con la morte mediante fucilazione nel petto il militare, che, durante il combattimento: 38a
1° si sbanda o comunque si allontana, ovvero eccita altri ad allontanarsi;
2° si sottrae al combattimento, mettendosi in stato di ubriachezza, mutilandosi, procurandosi infermità o imperfezioni, o simulandole; ovvero compiendo altri atti o usando altri modi fraudolenti;
3° getta o deteriora le armi o le munizioni;
4° rifiuta di marciare contro il nemico o di compiere un servizio o altra operazione di guerra; ovvero non fa tutta la possibile difesa, o si arrende al nemico, senza avere esaurito gli estremi mezzi di resistenza.
Note all'articolo
- La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-112-2