Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo TERZOCapo III

Art. 114

Omesso impedimento di sbandamento o di altri fatti di codardia.

In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che, per timore di un pericolo o altro inescusabile motivo, non usa ogni mezzo possibile per impedire la esecuzione di alcuno dei fatti preveduti dall', che si commette in sua presenza, è punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-114-2

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