Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo III
Art. 114
Omesso impedimento di sbandamento o di altri fatti di codardia.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che, per timore di un pericolo o altro inescusabile motivo, non usa ogni mezzo possibile per impedire la esecuzione di alcuno dei fatti preveduti dall', che si commette in sua presenza, è punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-114-2