Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo IV
Art. 119
Abbandono del posto durante il combattimento.
In vigore dal 25 ott 1994
Il militare, che, durante il combattimento, abbandona il posto, è punito con la morte mediante fucilazione nel petto. 38a
Se al fatto hanno preso parte più militari, si applicano le disposizioni dell'.
Note all'articolo
- La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-119-2