Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo TERZOCapo IV

Art. 119

Abbandono del posto durante il combattimento.

In vigore dal 25 ott 1994
Il militare, che, durante il combattimento, abbandona il posto, è punito con la morte mediante fucilazione nel petto. 38a Se al fatto hanno preso parte più militari, si applicano le disposizioni dell'.

Note all'articolo

  • La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-119-2

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