Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo III
Art. 117
Fraudolenta esonerazione dal servizio alle armi.
In vigore dal 21 mag 1941
Chiunque, avendo, per ragione del suo ufficio, facoltà di fare richiesta di temporanea esonerazione dal servizio alle armi di militari in congedo richiamati, ovvero di rilasciare dichiarazioni che a detta esonerazione si riferiscono, attesta falsamente circostanze di fatto, che possono dare motivo alla esonerazione stessa, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica a chiunque, avendo obbligo di dimettere i militari che fruiscono di esonerarione temporanea, o di denunciare la cessazione delle condizioni che avevano dato motivo alla esonerazione, omette di farlo nel tempo stabilito.
Il militare, che fruisce della esonerazione temporanea ottenuta con mezzi illeciti, è punito, per il solo fatto della esonerazione, con la reclusione militare da tre a cinque anni.
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