Art. 116
Fraudolenta esclusione da reparti o enti mobilitati.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-116-2
Fraudolenta esclusione da reparti o enti mobilitati.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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La disposizione punisce chiunque faccia in modo, tramite inganni, abuso di potere o false dichiarazioni, che un militare idoneo non venga assegnato ai reparti o enti mobilitati. La punizione è resa più severa se il reato è commesso da pubblici ufficiali, sanitari o da ufficiali. Inoltre, viene punito con la reclusione anche lo stesso militare che riesca ad ottenere l'esclusione dai reparti mobilitati sfruttando tali mezzi fraudolenti.
La norma mira a garantire la corretta e doverosa assegnazione del personale militare ai reparti mobilitati, punendo ogni condotta fraudolenta diretta a sottrarre soggetti idonei alle fatiche di guerra.
Si applica a chiunque procuri indebitamente l'esclusione di un militare (inclusi pubblici ufficiali, esercenti professioni sanitarie e ufficiali) e al militare idoneo che ottiene per sé tale non assegnazione.
Un medico militare redige un falso certificato attestante una patologia inesistente per evitare che un soldato idoneo venga inviato al fronte con il proprio reparto mobilitato. Sia il medico per aver rilasciato la falsa attestazione, sia il militare per aver ottenuto indebitamente l'esclusione, incorrono nelle pene previste da questo articolo.
Reclusione militare da uno a cinque anni per l'ipotesi base; da tre a cinque anni se il fatto è commesso da pubblico ufficiale, medico, chirurgo o esercente professione sanitaria; da cinque a dieci anni se commesso da un ufficiale. Reclusione militare da tre a cinque anni per il militare che ottiene l'indebita non assegnazione.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.