Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo TERZOCapo III

Art. 116

Fraudolenta esclusione da reparti o enti mobilitati.

In vigore dal 21 mag 1941
Chiunque, con abuso di autorità, con false attestazioni o con altri mezzi fraudolenti, procura indebitamente a un militare, idoneo alle fatiche di guerra, la non assegnazione ai reparti o enti mobilitati della sua arma, del suo corpo o della sua specialità, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni. La pena è: 1° della reclusione militare da tre a cinque anni, se il colpevole è pubblico ufficiale, medico, chirurgo o altro esercente una professione sanitaria; 2° della reclusione militare da cinque a dieci anni, se il colpevole è un ufficiale. Il militare, che, con alcuno dei mezzi indicati nel primo comma, ottiene indebitamente di non essere assegnato ai reparti o enti mobilitati della sua arma, del suo corpo o della sua specialità, è punito con la reclusione militare da tre a cinque anni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-116-2

In sintesi

La disposizione punisce chiunque faccia in modo, tramite inganni, abuso di potere o false dichiarazioni, che un militare idoneo non venga assegnato ai reparti o enti mobilitati. La punizione è resa più severa se il reato è commesso da pubblici ufficiali, sanitari o da ufficiali. Inoltre, viene punito con la reclusione anche lo stesso militare che riesca ad ottenere l'esclusione dai reparti mobilitati sfruttando tali mezzi fraudolenti.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire la corretta e doverosa assegnazione del personale militare ai reparti mobilitati, punendo ogni condotta fraudolenta diretta a sottrarre soggetti idonei alle fatiche di guerra.

A chi si applica

Si applica a chiunque procuri indebitamente l'esclusione di un militare (inclusi pubblici ufficiali, esercenti professioni sanitarie e ufficiali) e al militare idoneo che ottiene per sé tale non assegnazione.

Esempio pratico

Un medico militare redige un falso certificato attestante una patologia inesistente per evitare che un soldato idoneo venga inviato al fronte con il proprio reparto mobilitato. Sia il medico per aver rilasciato la falsa attestazione, sia il militare per aver ottenuto indebitamente l'esclusione, incorrono nelle pene previste da questo articolo.

Adempimenti e conseguenze

Reclusione militare da uno a cinque anni per l'ipotesi base; da tre a cinque anni se il fatto è commesso da pubblico ufficiale, medico, chirurgo o esercente professione sanitaria; da cinque a dieci anni se commesso da un ufficiale. Reclusione militare da tre a cinque anni per il militare che ottiene l'indebita non assegnazione.

Domande frequenti

Quali mezzi devono essere usati per far scattare il reato?Il reato si configura quando la non assegnazione viene procurata od ottenuta tramite abuso di autorità, false attestazioni o qualsiasi altro mezzo fraudolento.
Il militare che beneficia della non assegnazione è a sua volta punibile?Sì, il militare idoneo che ottiene indebitamente di non essere assegnato ai reparti o enti mobilitati con mezzi fraudolenti è punito con la reclusione militare da tre a cinque anni.
Cosa rischia un ufficiale che commette questo fatto?Se il colpevole è un ufficiale, la sanzione prevista è la reclusione militare da cinque a dieci anni.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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