Art. 116 · Fraudolenta esclusione da reparti o enti mobilitati.
Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo TERZOCapo III

Art. 116

553 / 738

Fraudolenta esclusione da reparti o enti mobilitati.

In vigore dal 21 mag 1941
Chiunque, con abuso di autorità, con false attestazioni o con altri mezzi fraudolenti, procura indebitamente a un militare, idoneo alle fatiche di guerra, la non assegnazione ai reparti o enti mobilitati della sua arma, del suo corpo o della sua specialità, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni. La pena è: 1° della reclusione militare da tre a cinque anni, se il colpevole è pubblico ufficiale, medico, chirurgo o altro esercente una professione sanitaria; 2° della reclusione militare da cinque a dieci anni, se il colpevole è un ufficiale. Il militare, che, con alcuno dei mezzi indicati nel primo comma, ottiene indebitamente di non essere assegnato ai reparti o enti mobilitati della sua arma, del suo corpo o della sua specialità, è punito con la reclusione militare da tre a cinque anni.
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