Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo TERZOCapo III

Art. 111

Circostanza aggravante.

In vigore dal 25 ott 1994
Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se dal fatto è derivato nocumento al buon esito del combattimento o alla resistenza delle truppe o degli equipaggi, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto. 38a

Note all'articolo

  • La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-111-2

In sintesi

La disposizione si riferisce ai fatti illeciti previsti nei due articoli precedenti. Qualora da tali azioni derivi un danno effettivo al buon esito del combattimento oppure alla capacità di resistenza delle truppe o degli equipaggi, scatta un aumento di pena. In presenza di queste gravi conseguenze, il testo stabilisce l'applicazione della pena di morte mediante fucilazione nel petto.

Perché esiste questa norma

La norma introduce una circostanza aggravante per punire con la massima severità i comportamenti che compromettono l'esito di uno scontro armato o la tenuta delle forze militari.

A chi si applica

Si applica a coloro che commettono le condotte previste dagli articoli precedenti provocando un danno al combattimento o alla resistenza delle forze armate.

Esempio pratico

Durante uno scontro armato, un soggetto commette un'infrazione prevista dagli articoli precedenti e tale azione impedisce il regolare svolgimento della manovra militare. Di conseguenza, le truppe subiscono un grave danno operativo che ne pregiudica la resistenza. In questo caso, al responsabile viene contestata l'aggravante e inflitta la pena prevista.

Adempimenti e conseguenze

Applicazione della pena di morte mediante fucilazione nel petto qualora dal fatto derivi nocumento al combattimento o alla resistenza delle truppe o degli equipaggi.

Cosa è cambiato

L'articolo 1, comma 1 della Legge 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto la modifica dell'articolo 111 del Codice penale militare di guerra.

Domande frequenti

Qual è la sanzione prevista dall'articolo in presenza dell'aggravante?La sanzione prevista dal testo è la pena di morte mediante fucilazione nel petto.
Quando scatta l'aggravante disciplinata da questo articolo?Scatta nei casi indicati dai due articoli precedenti se dal fatto deriva un nocumento al buon esito del combattimento o alla resistenza di truppe ed equipaggi.
Come deve essere eseguita la sanzione capitale secondo il testo?Il testo specifica che la pena di morte deve essere eseguita mediante fucilazione nel petto.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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