Art. 111 · Circostanza aggravante.
Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo TERZOCapo III

Art. 111

548 / 738

Circostanza aggravante.

In vigore dal 25 ott 1994
Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se dal fatto è derivato nocumento al buon esito del combattimento o alla resistenza delle truppe o degli equipaggi, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto. 38a

Note all'articolo

  • La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-111-2