Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo III
Art. 111
548 / 738Circostanza aggravante.
In vigore dal 25 ott 1994
Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se dal fatto è derivato nocumento al buon esito del combattimento o alla resistenza delle truppe o degli equipaggi, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto.
38a
Note all'articolo
- La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-111-2