Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo IV
Art. 119
556 / 738Abbandono del posto durante il combattimento.
In vigore dal 25 ott 1994
Il militare, che, durante il combattimento, abbandona il posto, è punito con la morte mediante fucilazione nel petto. 38a
Se al fatto hanno preso parte più militari, si applicano le disposizioni dell'.
Note all'articolo
- La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-119-2