Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo TERZOCapo IV

Art. 124

Abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di sentinella, vedetta o scolta.

In vigore dal 25 ott 1994
Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, abbandona il posto o viola la consegna, è punito con la reclusione militare da uno a dieci anni. Se il fatto è commesso in presenza del nemico, la pena è della reclusione militare non inferiore a quindici anni; e, se ha inoltre compromesso la sicurezza del posto, della nave, dell'aeromobile, ovvero di militari, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto. 38a Le disposizioni dei commi precedenti si applicano altresì: 1° ai militari e agli agenti della forza pubblica, che sono dislocati lungo le linee ferroviarie, telegrafiche, telefoniche o altre vie di comunicazione o di trasporto, per la tutela di esse; 2° ai militari, che compongono la scorta di qualsiasi mezzo di trasporto terrestre, marittimo o aereo, con consegne determinate. Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, si addormenta, è punito con la reclusione militare da uno a sette anni.

Note all'articolo

  • La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-124-2

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