Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo IV
Art. 128
Abbandono della nave o dell'aeromobile.
In vigore dal 21 mag 1941
Il pilota, che abbandona la nave militare o la nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare, da lui condotti, è punito con la reclusione da due a sette anni.
Se il fatto è commesso in caso di pericolo, la reclusione è da cinque a quindici anni; e, se è commesso in presenza del nemico, la pena è dell'ergastolo.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche a chi esercita, relativamente a un aeromobile militare, funzioni analoghe a quelle del pilota marittimo.
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