Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo TERZOCapo IV

Art. 128

Abbandono della nave o dell'aeromobile.

In vigore dal 21 mag 1941
Il pilota, che abbandona la nave militare o la nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare, da lui condotti, è punito con la reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso in caso di pericolo, la reclusione è da cinque a quindici anni; e, se è commesso in presenza del nemico, la pena è dell'ergastolo. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche a chi esercita, relativamente a un aeromobile militare, funzioni analoghe a quelle del pilota marittimo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-128-2

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