Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo IV
Art. 126
Omesso raggiungimento del posto.
In vigore dal 25 ott 1994
Il militare, che, senza giustificato motivo, non raggiunge, in caso di allarme o di chiamata a raccolta, il posto di combattimento, è punito con la reclusione militare da cinque a dieci anni; e, se l'assenza perdura durante il combattimento, con la morte mediante fucilazione nel petto. 38a
Fuori delle circostanze prevedute dal comma precedente, il militare, che, senza giustificato motivo, non raggiunge il posto in caso di allarme o di chiamata a raccolta, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni; e, se il fatto è commesso in presenza del nemico, con la reclusione militare da tre a sette anni.
Note all'articolo
- La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-126-2