Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo V
Art. 133
Rivelazione del contenuto di ordini o dispacci.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare incaricato del servizio di comunicazioni telegrafiche, radiotelegrafiche, telefoniche e simili, che rivela il contenuto di un ordine o di un dispaccio inerente al servizio, affidatogli per la trasmissione, per la ricezione o per il recapito, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare da uno a cinque anni; e, se trattasi di un segreto attinente al servizio, con la reclusione militare da cinque a dieci anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-133-2