Art. 133
Rivelazione del contenuto di ordini o dispacci.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-133-2
Rivelazione del contenuto di ordini o dispacci.
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La disposizione punisce il militare addetto alle comunicazioni che fa conoscere ad altri il contenuto di ordini o dispacci affidatigli per essere trasmessi, ricevuti o recapitati. La pena base prevista è la reclusione militare da uno a cinque anni, salvo che l'azione non costituisca un reato ancora più grave. Se le informazioni svelate costituiscono un segreto attinente al servizio, la sanzione diventa più severa, comportando la reclusione militare da cinque a dieci anni.
La norma intende garantire la riservatezza e la sicurezza delle comunicazioni militari, proteggendo il contenuto degli ordini e dei dispacci di servizio da diffusioni non autorizzate.
Si applica al militare incaricato della gestione e del recapito delle comunicazioni (telegrafiche, radiotelegrafiche, telefoniche e analoghe).
Un militare addetto alla stazione radio riceve un dispaccio operativo di servizio e ne comunica il contenuto a un commilitone non autorizzato. Trattandosi di una rivelazione non consentita legata al proprio incarico di trasmissione, il militare incorre nella sanzione prevista dall'articolo.
Reclusione militare da uno a cinque anni per la rivelazione del contenuto di ordini o dispacci; reclusione militare da cinque a dieci anni se il fatto riguarda un segreto attinente al servizio (salvo che costituisca un più grave reato).
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.