Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo VI
Art. 137
Alterazione psichica determinata dall'uso di sostanze stupefacenti.
In vigore dal 21 mag 1941
Agli effetti delle disposizioni degli articoli precedenti, allo stato di ubriachezza è equiparato lo stato di alterazione psichica determinato dall'azione di sostanze stupefacenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-137-2