Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo VII
Art. 141
Offese a persone in servizi speciali.
In vigore dal 21 mag 1941
Le disposizioni dei tre articoli precedenti e quelle dell' del codice penale militare di pace, relative al reato di resistenza alla forza armata, si applicano anche nel caso in cui alcuno dei fatti ivi preveduti sia commesso contro:
1° i militari e gli agenti della forza pubblica, che sono dislocati lungo le linee ferroviarie, telegrafiche, telefoniche o altre vie di comunicazione o di trasporto, per la tutela di esse;
2° i militari, che compongono la scorta di qualsiasi mezzo di trasporto terrestre, marittimo o aereo, con consegne determinate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-141-2