Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo TERZOCapo VII

Art. 140

Violenza a sentinella, vedetta o scolta.

In vigore dal 25 ott 1994
Il militare, che usa violenza a una sentinella, vedetta o scolta, è punito con la reclusione militare da cinque a dieci anni. Se la violenza è commessa con armi o da più persone riunite, si applica la reclusione militare non inferiore a quindici anni; e, se il fatto ha compromesso la sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile, la pena è della morte mediante fucilazione nel petto. 38a Nei casi indicati nei commi precedenti, se il fatto costituisce un più grave reato preveduto dalla legge penale comune, si applicano le pene da questa stabilite. Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata.

Note all'articolo

  • La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-140-2

In sintesi

La disposizione punisce il militare che commette atti di violenza contro una sentinella, una vedetta o una scolta. Sono previste pene più severe se l'azione è compiuta con l'uso di armi oppure da più persone riunite. La sanzione diventa massima se l'atto violento compromette la sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile. Se il fatto integra un reato più grave previsto dalla legge penale comune, si applicano le pene di quest'ultima, con un aumento della pena detentiva temporanea.

Perché esiste questa norma

La norma intende tutelare l'incolumità del personale di guardia (sentinelle, vedette o scolte) e garantire la sicurezza dei presidi, delle navi e degli aeromobili militari.

A chi si applica

Si applica ai militari che usano violenza contro sentinelle, vedette o scolte.

Esempio pratico

Un militare aggredisce fisicamente una sentinella di guardia all'ingresso di una base per tentare di forzare il passaggio. Per tale condotta, il militare viene punito con la reclusione militare da cinque a dieci anni. Se per compiere il fatto ha utilizzato un'arma o ha agito insieme ad altri commilitoni, la pena della reclusione militare non sarà inferiore a quindici anni.

Adempimenti e conseguenze

Reclusione militare da cinque a dieci anni per l'ipotesi base; reclusione militare non inferiore a quindici anni se il fatto è commesso con armi o da più persone riunite; pena di morte mediante fucilazione nel petto se è compromessa la sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile; applicazione delle pene della legge penale comune (con aumento della pena detentiva temporanea) se il fatto costituisce un più grave reato comune.

Cosa è cambiato

La Legge 13 ottobre 1994, n. 589 (articolo 1, comma 1) ha introdotto modifiche al secondo comma dell'articolo 140 del Codice penale militare di guerra.

Domande frequenti

Qual è la pena base prevista per chi usa violenza contro una sentinella?La pena base è la reclusione militare da cinque a dieci anni.
Cosa succede se la violenza viene commessa con armi o da più persone?In questi casi si applica la reclusione militare non inferiore a quindici anni; se inoltre il fatto compromette la sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile, è prevista la pena di morte mediante fucilazione nel petto.
Cosa accade se il fatto costituisce un reato più grave secondo la legge penale comune?Si applicano le pene stabilite dalla legge penale comune per quel più grave reato, con un aumento della pena detentiva temporanea.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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