Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo VII
Art. 140
577 / 738Violenza a sentinella, vedetta o scolta.
In vigore dal 25 ott 1994
Il militare, che usa violenza a una sentinella, vedetta o scolta, è punito con la reclusione militare da cinque a dieci anni.
Se la violenza è commessa con armi o da più persone riunite, si applica la reclusione militare non inferiore a quindici anni; e, se il fatto ha compromesso la sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile, la pena è della morte mediante fucilazione nel petto. 38a
Nei casi indicati nei commi precedenti, se il fatto costituisce un più grave reato preveduto dalla legge penale comune, si applicano le pene da questa stabilite. Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata.
Note all'articolo
- La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-140-2