Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo VII
Art. 139
Resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella, vedetta o scolta.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che non ottempera all'ingiunzione fatta da una sentinella, vedetta o scolta, nella esecuzione di una consegna ricevuta, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni.
Si applica la reclusione militare da due a cinque anni al militare, che minaccia o ingiuria una sentinella, vedetta o scolta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-139-2