Art. 134
Ubriachezza procurata per sottrarsi a un servizio.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-134-2
Ubriachezza procurata per sottrarsi a un servizio.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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La disposizione punisce il militare che si ubriaca intenzionalmente per evitare di svolgere un servizio militare, riducendo o annullando la propria capacità di compierlo. La sanzione base prevista è la reclusione militare da tre a sette anni. Se il servizio da cui ci si vuole sottrarre si svolge in presenza del nemico, la pena diventa più severa e parte da almeno sette anni di reclusione militare. Sono previsti aumenti di pena se l'atto è compiuto da chi riveste ruoli di comando o di responsabilità, come comandanti di reparto, preposti al servizio o capi di posto. Inoltre, la condanna comporta sempre la pena accessoria della rimozione.
La norma mira a garantire la regolarità e l'efficienza dei servizi militari, punendo chi si rende volontariamente inidoneo per evitare i propri doveri.
Si applica a qualsiasi militare che debba svolgere un servizio, con un trattamento più severo per comandanti di reparto, preposti a un servizio o capi di posto.
Un militare destinato a un turno di guardia decide di bere alcolici in quantità tale da non essere in grado di restare vigile, con lo scopo preciso di non svolgere il turno assegnato. In tal caso, il militare risponde del reato previsto da questo articolo rischiando la reclusione militare da tre a sette anni.
Reclusione militare da tre a sette anni; reclusione militare non inferiore a sette anni se il servizio è in presenza del nemico; aumento di pena per comandanti di reparto, preposti a un servizio o capi di posto; pena accessoria della rimozione a seguito di condanna.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.