Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo TERZOCapo VI

Art. 134

Ubriachezza procurata per sottrarsi a un servizio.

In vigore dal 21 mag 1941
Fuori del caso preveduto dal numero 2° dell', il militare, che, per sottrarsi all'adempimento di un servizio, si pone in tale stato di ubriachezza, da escludere o menomare la sua capacità di prestarlo, è punito con la reclusione militare da tre a sette anni. Se trattasi di un servizio in presenza del nemico, si applica la reclusione militare non inferiore a sette anni. Se il fatto è commesso da militare comandante di un reparto o preposto a un servizio o capo di posto, la pena è aumentata. La condanna importa la rimozione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-134-2

In sintesi

La disposizione punisce il militare che si ubriaca intenzionalmente per evitare di svolgere un servizio militare, riducendo o annullando la propria capacità di compierlo. La sanzione base prevista è la reclusione militare da tre a sette anni. Se il servizio da cui ci si vuole sottrarre si svolge in presenza del nemico, la pena diventa più severa e parte da almeno sette anni di reclusione militare. Sono previsti aumenti di pena se l'atto è compiuto da chi riveste ruoli di comando o di responsabilità, come comandanti di reparto, preposti al servizio o capi di posto. Inoltre, la condanna comporta sempre la pena accessoria della rimozione.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire la regolarità e l'efficienza dei servizi militari, punendo chi si rende volontariamente inidoneo per evitare i propri doveri.

A chi si applica

Si applica a qualsiasi militare che debba svolgere un servizio, con un trattamento più severo per comandanti di reparto, preposti a un servizio o capi di posto.

Esempio pratico

Un militare destinato a un turno di guardia decide di bere alcolici in quantità tale da non essere in grado di restare vigile, con lo scopo preciso di non svolgere il turno assegnato. In tal caso, il militare risponde del reato previsto da questo articolo rischiando la reclusione militare da tre a sette anni.

Adempimenti e conseguenze

Reclusione militare da tre a sette anni; reclusione militare non inferiore a sette anni se il servizio è in presenza del nemico; aumento di pena per comandanti di reparto, preposti a un servizio o capi di posto; pena accessoria della rimozione a seguito di condanna.

Domande frequenti

Cosa rischia il militare se il fatto avviene in presenza del nemico?Se il servizio da cui il militare intende sottrarsi deve essere prestato in presenza del nemico, la pena applicata è la reclusione militare non inferiore a sette anni.
Quali conseguenze ci sono per chi ha ruoli di comando?Se l'atto è commesso da un comandante di un reparto, da un preposto a un servizio o da un capo di posto, la pena prevista dalla legge è aumentata.
Quale ulteriore conseguenza comporta la condanna?Oltre alla pena della reclusione militare, la condanna importa sempre la rimozione del militare.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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