Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo TERZOCapo V

Art. 132

Circostanze attenuanti.

In vigore dal 21 mag 1941
Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-132-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo