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Art. 132
Circostanze attenuanti.
In vigore dal 21 mag 1941
Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-132-2