Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo VI
Art. 135
Ubriachezza in servizio.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che, comandato per qualsiasi servizio, si pone, ancorchè per colpa, in tale stato di ubriachezza, da escludere o menomare la sua capacità di prestarlo, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.
Se trattasi di un servizio in presenza del nemico, si applica la reclusione militare non inferiore a cinque anni.
Se il fatto è commesso da militare comandante di un reparto o preposto a un servizio o capo di posto, la pena è aumentata.
La condanna importa la rimozione.
Storico versioni
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