Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo VI
Art. 135
572 / 738Ubriachezza in servizio.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che, comandato per qualsiasi servizio, si pone, ancorchè per colpa, in tale stato di ubriachezza, da escludere o menomare la sua capacità di prestarlo, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.
Se trattasi di un servizio in presenza del nemico, si applica la reclusione militare non inferiore a cinque anni.
Se il fatto è commesso da militare comandante di un reparto o preposto a un servizio o capo di posto, la pena è aumentata.
La condanna importa la rimozione.
Storico versioni
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