Art. 135 · Ubriachezza in servizio.
Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo TERZOCapo VI

Art. 135

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Ubriachezza in servizio.

In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che, comandato per qualsiasi servizio, si pone, ancorchè per colpa, in tale stato di ubriachezza, da escludere o menomare la sua capacità di prestarlo, è punito con la reclusione militare fino a tre anni. Se trattasi di un servizio in presenza del nemico, si applica la reclusione militare non inferiore a cinque anni. Se il fatto è commesso da militare comandante di un reparto o preposto a un servizio o capo di posto, la pena è aumentata. La condanna importa la rimozione.
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