Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo VI
Art. 134
571 / 738Ubriachezza procurata per sottrarsi a un servizio.
In vigore dal 21 mag 1941
Fuori del caso preveduto dal numero 2° dell', il militare, che, per sottrarsi all'adempimento di un servizio, si pone in tale stato di ubriachezza, da escludere o menomare la sua capacità di prestarlo, è punito con la reclusione militare da tre a sette anni.
Se trattasi di un servizio in presenza del nemico, si applica la reclusione militare non inferiore a sette anni.
Se il fatto è commesso da militare comandante di un reparto o preposto a un servizio o capo di posto, la pena è aumentata.
La condanna importa la rimozione.
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