Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo TERZOCapo VII

Art. 142

Impedimento a portatori di ordini militari.

In vigore dal 25 ott 1994
Il militare, che, con violenza o inganno, ferma o trattiene militari o altre persone, imbarcazioni, aeromobili o in generale, veicoli, spediti con ordini o dispacci riflettenti il servizio militare, ovvero sottrae dispacci o ne impedisce altrimenti la trasmissione, è punito con la reclusione militare da dieci a venti anni. Se il fatto ha compromesso la sicurezza dello Stato o di una parte delle forze armate terrestri, marittime o aeree, la pena è della morte mediante fucilazione nel petto. 38a

Note all'articolo

  • La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-142-2

In sintesi

La disposizione punisce il militare che blocca o trattiene, usando violenza o inganno, persone o mezzi (veicoli, imbarcazioni o aeromobili) incaricati di trasportare ordini o dispacci di servizio militare. Costituisce reato anche la sottrazione di tali dispacci o qualsiasi altra condotta che ne impedisca la trasmissione. Per questi comportamenti è prevista la reclusione militare da dieci a venti anni. Se l'azione compromette la sicurezza dello Stato o di una parte delle forze armate terrestri, marittime o aeree, la pena prevista è la morte mediante fucilazione nel petto.

Perché esiste questa norma

La norma intende garantire la corretta e tempestiva trasmissione degli ordini e dei dispacci militari, tutelando la continuità del comando e la sicurezza dello Stato e delle forze armate.

A chi si applica

La norma si applica ai militari che impediscono o ostacolano la trasmissione di ordini o dispacci militari.

Esempio pratico

Un militare ferma con l'inganno un veicolo adibito alla consegna urgente di dispacci operativi destinati a un reparto aereo. A causa di questo blocco, i documenti non giungono a destinazione, integrando pienamente la fattispecie prevista dalla norma. Se tale ritardo finisce per compromettere la sicurezza della base o del reparto, scatterà la forma aggravata del reato.

Adempimenti e conseguenze

Reclusione militare da dieci a venti anni; pena di morte mediante fucilazione nel petto se il fatto ha compromesso la sicurezza dello Stato o di una parte delle forze armate terrestri, marittime o aeree.

Cosa è cambiato

La legge 13 ottobre 1994, n. 589 (all'art. 1, comma 1) ha disposto la modifica dell'art. 142, comma 2 del Codice penale militare di guerra.

Domande frequenti

Quali modalità di condotta integrano il reato?Il reato si configura se il militare usa violenza o inganno per fermare o trattenere persone e mezzi di trasporto con ordini militari, oppure se sottrae dispacci o ne impedisce altrimenti la trasmissione.
Quali mezzi di trasporto sono menzionati dalla norma?Il testo fa riferimento a imbarcazioni, aeromobili o, più in generale, a qualsiasi tipo di veicolo spedito con ordini o dispacci di servizio militare.
Quando si applica la pena più grave prevista dal testo?La pena più grave si applica qualora il fatto abbia compromesso la sicurezza dello Stato o di una parte delle forze armate terrestri, marittime o aeree.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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