Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo VII
Art. 142
579 / 738Impedimento a portatori di ordini militari.
In vigore dal 25 ott 1994
Il militare, che, con violenza o inganno, ferma o trattiene militari o altre persone, imbarcazioni, aeromobili o in generale, veicoli, spediti con ordini o dispacci riflettenti il servizio militare, ovvero sottrae dispacci o ne impedisce altrimenti la trasmissione, è punito con la reclusione militare da dieci a venti anni.
Se il fatto ha compromesso la sicurezza dello Stato o di una parte delle forze armate terrestri, marittime o aeree, la pena è della morte mediante fucilazione nel petto. 38a
Note all'articolo
- La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-142-2