Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo TERZOCapo VIIISez. I

Art. 147

Diserzione reiterata.

In vigore dal 25 ott 1994
La pena stabilita dall'articolo precedente è aumentata da un terzo alla metà per il militare, che, durante lo stato di guerra, commette per la seconda volta il reato di diserzione. Si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto al militare, che, durante lo stato di guerra, commette per la terza volta il reato di diserzione. 38a

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera e)) che "E' concessa amnistia [...] per i reati di assenza dal servizio, preveduti dagli articoli 146 e 147, prima, parte, e 151 del Codice penale militare di guerra, commessi dall'8 settembre 1943 al 15 aprile 1946, se il militare si e' presentato nel termine previsto dall'art. 15 del decreto Presidenziale 22 giugno 1946, n. 4, ovvero se la classe di appartenenza e' stata collocata in congedo". Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Salvo quanto disposto dall'art. 1, lettere a) ed e), l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi lino a tutto il 23 ottobre 1958".
  • La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-147-2

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