Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo VIII›Sez. I
Art. 150
Diserzione immediata.
In vigore dal 21 mag 1941
Le pene stabilite dagli si applicano altresì nei casi di diserzione immediata, preveduti dall' del codice penale militare di pace.
Nel caso preveduto dal numero 5° dell' del codice penale militare di pace, le pene indicate nel comma precedente, si applicano altresì alla persona che si sostituisce al militare disertore. Tuttavia, la pena può essere diminuita.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-150-2