Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo TERZOCapo VIIISez. II

Art. 153

Iscritto di leva o militare in congedo che si fa sostituire.

In vigore dal 21 mag 1941
L'iscritto di leva arruolato o il militare in congedo, che, chiamato in servizio alle armi in alcuno dei casi indicati nell', non si presenta, facendosi sostituire, è considerato immediatamente mancante alla chiamata, ed è punito con la pena stabilita dall'articolo stesso, aumentata dalla metà a due terzi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-153-2

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