Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo VIII›Sez. II
Art. 153
590 / 738Iscritto di leva o militare in congedo che si fa sostituire.
In vigore dal 21 mag 1941
L'iscritto di leva arruolato o il militare in congedo, che, chiamato in servizio alle armi in alcuno dei casi indicati nell', non si presenta, facendosi sostituire, è considerato immediatamente mancante alla chiamata, ed è punito con la pena stabilita dall'articolo stesso, aumentata dalla metà a due terzi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-153-2