Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo VIII›Sez. III
Art. 156
Circostanza attenuante.
In vigore dal 21 mag 1941
Nei casi preveduti dalle sezioni precedenti, le pene stabilite per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata possono essere diminuite, se il colpevole si costituisce prima che siano trascorsi dieci giorni di assenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-156-2